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CARRELLI PORTA MOTO E PORTA TUTTO, DIFFERENZE E NOTIZIE VARIE

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FABRIZIO MIELI
view post Posted on 7/11/2010, 18:48




Ciao a tutti amici Fantichisti, oggi parlando con Franco (Micioafricano) di carrelli portamoto
e portacose, in cui ci siamo scambiati alcune notizie e pareri, mi e' venuta l'idea spero gradita
di aprire questa nuova discussione sul forum sperando di mettere insieme piu' dati utili
e informazioni, sperando di riceverne anche da parte da qualcuno che e' particolarmente esperto ed aggiornato in questo campo, qualsiasi domanda o dubbio esposto sara' comunque sempre utile.

Dunque da quello che ho sentito dire (ma conto su autorevoli conferme) per trasportare la nostra moto abbiamo bisogno di
un carrello che puo' essere di 2 tipi:

1) Carrello portamoto "trasporto specifico" va immatricolatro come rimorchio e
puo' trasportare solo moto. Paga il bollo.

2) Carrello "portacose" pianalato o con sponde, va sempre immatricolato come rimorchio
ma non specifico e sembrerebbe possa trasportare qualsiasi tipo di "cosa" ?
purche' nei limiti prefissati di peso e sporgenze e con gli opportuni agganci.
Quindi dovrebbe poter portare anche biciclette, quad, oppure mobili, bagagli ecc.
Non paga il bollo.
(Da non confondere con i carrelli appendice che sono un altro tipo di carrelli e non vanno
immatricolati ma questi possono trasportare tassativamente solo bagagli od attrezzi).

Di quanto sopra comunque avrei piacere di conferma da persona esperta del
settore ed aggiornata in merito.

Altra notizia con cui discutevamo con Franco, sembra che con alcuni carrelli
con ruote piccole (4,00x8) non sia piu' possibile ultimamente andare in autostrada e che i carrelli di nuova
produzione per essere in regola devono avere le ruote piu' grandi.
Sapete se e' vero?

Un altra notizia che vorrei sapere e' quella sulle date delle revisioni di questi carrelli, ogni quanto
vanno effettuate?

Ringrazio anticipatamente chi vorra' aiutarci a rendere questa nuova discussione
piu' completa possibile e sicuramente utilissima a parecchi di noi. Grazie. Ciao. Fabrizio
 
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view post Posted on 7/11/2010, 20:47
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il mio carrello ellebi 600 è immatricolato trasporto cose,è pianalato,a parte ho comprato le guide e gli attacchi per le moto,posso trasportare di tutto e da quando è stato comprato non è mai stato revisionato e mai pagato bollo, ha solo il libretto.niente CDP,monta gomme da 13,non conosco la normativa riguardo il divieto per i carrelli con ruote da 8 ma credo possa essere corretta essendo una misura obsoleta.
 
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view post Posted on 7/11/2010, 22:58
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Ratto della Sabina

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questo interessamento di fabrizio ai carrelli mi piace molto ;)
anche io sto disperatamente cercando di riassicurare il furgone
sarà che forse ci stiamo dando una scossa? :rolleyes:
 
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view post Posted on 7/11/2010, 23:52

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CIAO A TUTTI PURTROPPO DA QUELLO CHE SONO VENUTO A SAPERE IO CON UN CARRELLO IMMATRICOLATO TRASPORTO COSE X USO PROPRIO COME IL MIO NON SI POSSONO TRASPORTARE MOTO O COSE DEL GENERE . HO CHIESTO AD UN MIO AMICO CHE HA UN AGENZIA DI PRATICHE AUTO E MI HA CONFERMATO QUANTO SOPRA , DEVE ESSERE IMMATRICOLATO COME TRASPORTO SPECIFICO
 
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view post Posted on 8/11/2010, 23:51

BEEP BEEP mi hai cotto il razzo

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CITAZIONE (FABRIZIO MIELI @ 7/11/2010, 18:48) 
Ciao a tutti amici Fantichisti, oggi parlando con Franco (Micioafricano) di carrelli portamoto
e portacose, in cui ci siamo scambiati alcune notizie e pareri, mi e' venuta l'idea spero gradita
di aprire questa nuova discussione sul forum sperando di mettere insieme piu' dati utili
e informazioni, sperando di riceverne anche da parte da qualcuno che e' particolarmente esperto ed aggiornato in questo campo, qualsiasi domanda o dubbio esposto sara' comunque sempre utile.

Dunque da quello che ho sentito dire (ma conto su autorevoli conferme) per trasportare la nostra moto abbiamo bisogno di
un carrello che puo' essere di 2 tipi:

1) Carrello portamoto "trasporto specifico" va immatricolatro come rimorchio e
puo' trasportare solo moto. Paga il bollo.
Di quanto sopra comunque avrei piacere di conferma da persona esperta del
settore ed aggiornata in merito.

Altra notizia con cui discutevamo con Franco, sembra che con alcuni carrelli
con ruote piccole (4,00x8) non sia piu' possibile ultimamente andare in autostrada e che i carrelli di nuova
produzione per essere in regola devono avere le ruote piu' grandi.
Sapete se e' vero?

Un altra notizia che vorrei sapere e' quella sulle date delle revisioni di questi carrelli, ogni quanto
vanno effettuate?

Su entrambi i carrelli che ho avuto io , quello che ho appena venduto e quello appena comprato, c'e' scritto '' TRASPORTO ATTREZZATURE TURISTICHE E SPORTIVE'' ed e' la dicitura valida per poter portare moto. Il Veicolo e' denominato RIMORCHIO PER USO SPECIALE''. Sul bollo non saprei.
Sulle ruote da 8 : su quello che ho appena comprato si possono mettere, come riportato da libretto , sia le 8 che le 10. E' nato con quelle da 8, poi hanno scritto in un'altra pagina : ''pneumatici in alternativa 4.00 X 10''.
Una considerazione di tipo tecnico e non burocratico : le ruote da 8 sono piccole e scaldano moltissimo e non e' affatto consigliabile fare lunghi tratti con quel tipo di ruote.
Non so se siano vietate, pero'.
Infine sulle revisioni vi riporto quello che mi e' stato detto : i carrelli immatricolati entro il 1986 devono fare la revisione, ma se questa e' stata fatta anche solo nel 2005 (questo e' il mio caso) va bene per sempre e non deve piu' rifarla. Credo che sia per il fatto che nel 2005 hanno verificato che sui carrelli ci fosse qualche strumento che e' diventato obbligatorio all'epoca e controllavano se i carrelli immatricolati prima del 1986 ne erano provvisti : ma non so di cosa si tratti, magari proprio le ruote. Invece i carrelli immatricolati dopo il 1986 non devono fare revisioni e/o collaudi. Riporto pari pari quel che mi e' stato riferito in Motorizzazione, sia chiaro.
In ogni caso un nuovo fantichista, MrPaul13 , al quale ho venduto il carrello, e' stato anche lui alla MCTC (di Belluno) e se legge queste note puo' confermare o correggere, comunque arricchire le mie note.
Nella rubrica BarZago ho scritto altre cose sui carrelli e sui passaggi di proprieta', se magari a qualcuno interessano potete darci un occhio,
ciao
 
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view post Posted on 9/11/2010, 19:40

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Ciao! pubblico qui la normativa europea riguardante i rimorchi trovata QUI



Rimorchi
Normativa europea per rimorchi


LARGHEZZA

La larghezza massima rimorchiabile (L.M.R.), entro il limite massimo ammesso di m.2,50, (Art. 61 Nuovo C.d.S.) è pari alla larghezza massima del veicolo trainante maggiorata di m.0,70 ed arrotondata ai m.0,05 superiori.

Tale misura viene riportata sulla carta di circolazione dell'autoveicolo all'atto dell'aggiornamento per l'installazione del dispositivo di traino.

Qualora il rimorchio, con o senza il suo carico, sia di larghezza superiore alla motrice, la stessa deve essere munita di appositi dispositivi di ingombro costituiti da paline con catadiottri di colore bianco rivolti verso il senso di marcia.

La motrice deve essere inoltre munita di n. 2 specchi retrovisori esterni estensibili, che non devono sporgere più di 20 cm dalla sagoma di maggior ingombro trasversale. Tale limite non va osservato se il bordo inferiore dello specchio è a più di 2 m dal suolo.

Sia la larghezza propria del rimorchio che, nel caso di rimorchi per trasporto imbarcazioni, la larghezza massima dell'attrezzatura trasportabile, sono indicate nella carta di circolazione del rimorchio stesso. E' ammesso un aumento (per i veicoli in generale) della sporgenza trasversale; tale sporgenza non deve eccedere i 0,30 m, per parte, dal profilo esterno delle luci di posizione del rimorchio o m 0,40 dal centro di illuminazione delle luci di posizione stesse, e comunque non deve superare la larghezza massima rimorchiabile della motrice; materiali difficilmente individuabili (quali pali e barre) non possono sporgere in nessun caso dalla sagoma limite.

Solo nel caso il rimorchio sia furgonato coibentato ATP (trasporto merci deperibili) la larghezza massima sale a 2,60 m .


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LUNGHEZZA - SPORGENZA POSTERIORE

Il complesso costituito dalla motrice e rimorchio (definito Autotreno), con relativo carico, non deve eccedere la lunghezza massima di 18,35 m. (Art. 216 del regolamento).

La lunghezza del rimorchio è indicata nella carta di circolazione dello stesso.

Nel caso di rimorchi con segnaletica posteriore registrabile, la lunghezza riportata nella carta di circolazione è quella con la segnaletica posizionata alla massima sporgenza ammissibile.

Quando il carico è costituito da materiale indivisibile, è ammessa la sporgenza nella parte posteriore dei rimorchi come sotto meglio specificato:

Rimorchi trasporto merci e rimorchi T.A.T.S. per trasporti diversi da imbarcazioni: il carico trasportato può sporgere posteriormente sino ad una lunghezza pari al 30% della lunghezza del rimorchio (Art. 164 Nuovo C.d.S.).

Rimorchi T.A.T.S. per il trasporto di sole imbarcazioni o velivoli: il carico trasportato può sporgere posteriormente sino ad una lunghezza pari al 30% della lunghezza del rimorchio (Art. 164 Nuovo C.d.S.).

La sporgenza posteriore deve essere segnalata da apposito cartello per "carichi sporgenti" di forma quadrangolare (50 cm di lato) a grandi strisce diagonali alternate di colore bianco e rosso, come indicato nell'Art. 367 regolamento del Nuovo C.d.S. .


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ALTEZZA MASSIMA

L'altezza massima dal suolo del carico trasportato non deve eccedere i 4,00 m.

Per i "carrelli appendice" l'altezza massima ammessa, del carico trasportato, è di 2,50 m.


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MASSE - MASSE RIMORCHIABILI RIMORCHI TRASPORTO COSE

La massa rimorchiabile della motrice deve essere uguale o superiore alla massa complessiva (tara + portata) del rimorchio che si vuole trainare.

Questa massa rimorchiabile, attribuita dalla casa costruttrice del veicolo, è riportata sulla carta di circolazione dello stesso.

Per quanto concerne il rimorchio è importante, onde ottenere la migliore stabilità e tenuta di strada, che non sia superata la massa totale massima ammessa e che il carico sia posizionato in modo da far gravare sull'occhione di traino il peso indicato per il rimorchio stesso.

Entrambi i dati sono riportati sulla targhetta di identificazione e sulla carta di circolazione del rimorchio.


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CARRELLI APPENDICE

Possono essere trainati da tutti i tipi autoveicoli (tranne autotreni, autoarticolati e autosnodati).
Per definizione si considerano i carrelli appendice parti integranti dei veicoli trattori.
Un carrello appendice può essere trainato da un solo veicolo trattore.
Non sono soggetti ad immatricolazione ma ad abbinamento col veicolo trattore; operazione, questa, da effettuarsi presso un Ufficio Provinciale M.C.T.C., che consiste nell'annotare sulla carta di circolazione della motrice n° di telaio, carrozzeria, massa complessiva e tipo di dispositivo di frenatura.
Posteriormente al carrello va applicata la targa ripetitrice dell'autoveicolo trattore (di colore giallo con caratteri in nero); da richiedere presso un ufficio provinciale M.C.T.C..
Il carrello appendice non paga la tassa di circolazione e durante il traino la polizza assicurativa dell'autoveicolo si estende anche al veicolo trainato (é buona norma, comunque, consultare la propria compagnia di assicurazioni).
PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER CARRELLI APPENDICE

possono essere considerati "carrelli appendice" i rimorchi che, adibiti al trasporto bagagli, attrezzi per usi personali e simili, abbiano le seguenti caratteristiche.

appendice tipo "a": lunghezza max. 2,00 m - larghezza max. 1,20 m - massa complessiva 300 kg
appendice tipo "b": lunghezza max. 2,50 m - larghezza max. 1,50 m - massa complessiva 600 kg
appendice tipo "c": lunghezza max. 4,10 m - larghezza max. 1,80 m - massa complessiva 2000 kg
I veicoli di tipo "b" sono considerati "carrelli appendice" unicamente se, oltre alle specifiche sopra riportate, vengono trainati da motrice avente massa a vuoto non inferiore a 1000 kg.
I veicoli di tipo "c" sono considerati "carrelli appendice" unicamente se, oltre alle specifiche sopra riportate, vengono trainati da autobus aventi massa a vuoto non inferiore a 2500 kg.
I carrelli appendice hanno un' altezza massima non superiore a 2,5 m. - si consiglia di limitare tale altezza il più possibile per non pregiudicare la stabilità del rimorchio e della motrice stessa e in ogni caso la larghezza non deve comunque superare quella della motrice.


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MASSA RIMORCHIABILE RIMORCHI T.A.T.S.

In base al punto 6.2.4. del Decreto Ministeriale del 28.05.1985, i rimorchi T.A.T.S. possono essere trainati da motrici aventi peso rimorchiabile inferiore al peso complessivo (tara più portata) riconosciuto all'atto della omologazione del rimorchio stesso.

La portata effettiva dei rimorchi T.A.T.S. in questione sarà determinata dalla seguente uguaglianza:

portata effettiva = massa rimorchiabile della motrice - tara del rimorchio

All'atto dell'immatricolazione, per i sovramenzionati rimorchi T.A.T.S., verrà emessa una carta di circolazione con indicati solo i valori massimi, previsti dall'omologazione, sia della massa complessiva che della portata.

Il D.M. 28.05.85 (punto 6.2.4. dell'allegato tecnico) prevede, infatti, che il valore minimo della massa complessiva (tara + portata) venga annotato sul libretto di uso e manutenzione e sulla targhetta delle caratteristiche del rimorchio alla voce: "massa minima compl. a pieno carico riconosciuta per il traino ... kg."


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VELOCITA' MASSIMA

Per quanto riguarda il Nuovo Codice della Strada considerando un autoarticolato la velocità massima consentita è di 70 km/h nelle strade extraurbane e 80 km/h nelle autostrade (Art. 142 Nuovo C.d.S.).


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GANCI DI TRAINO

Deve essere di tipo omologato dal ministero dei trasporti ed essere installato presso officina autorizzata.

A montaggio effettuato va sottoposto a visita di collaudo presso un Ufficio Provinciale della M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione).

Va informata la compagnia di assicurazioni dell' avvenuta installazione onde regolarizzare la propria posizione assicurativa nei confronti della stessa.


Ciao Tom Slick
 
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mrpaul13
view post Posted on 9/11/2010, 20:35




CITAZIONE
In ogni caso un nuovo fantichista, MrPaul13 , al quale ho venduto il carrello, e' stato anche lui alla MCTC (di Belluno) e se legge queste note puo' confermare o correggere, comunque arricchire le mie note.

Ho telefonato alla MCTC di Belluno e mi hanno detto che se la revisione di un carrello antecedente al 1986 è stata fatta dopo il 2000 non necessita di nuova revisione fino alla prox chiamata...

-sarà possibile far aggiungere a libretto la misura 10 per i pneumatici sz passare per il collaudo alla MCTC?




 
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view post Posted on 23/12/2010, 19:55

Il primo giorno Dio invento' l'Uomo,il secondo giorno la Donna,e il terzo il CABALLERO!!!!!!!!

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Dubbio di oggi......
Ho sentito l'assicuratore stasera,e mi diceva che bisogna assicurare il gancio traino della macchina e non il carrello........????!!?!?!?!?
Cos'è sta storia nuova???? Qualcuno ne sa qualcosa??
 
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view post Posted on 25/12/2010, 12:05

TONINO PETTINARI

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se il carrello e munito di targa propria si deve pagare il bollo
 
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view post Posted on 25/12/2010, 22:39

Moderatore di Fantichistisettanta
Questo caffè è una ciofeca!!!!E ALLORA DITELO...che è una ciofeca....e non scrivete Caffè dello Sport...scrivete CIOFECA DELLO SPORT!!!!

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CITAZIONE (porkia74 @ 23/12/2010, 19:55) 
Dubbio di oggi......
Ho sentito l'assicuratore stasera,e mi diceva che bisogna assicurare il gancio traino della macchina e non il carrello........????!!?!?!?!?
Cos'è sta storia nuova???? Qualcuno ne sa qualcosa??

Confermo. Copertura obbligatoria del gancio traino sulla polizza della macchina sul quale è installato. La polizza facoltativa ma comunque consigliabile sul carrello è per il solo rischio statico.
 
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view post Posted on 27/12/2010, 01:44

Il primo giorno Dio invento' l'Uomo,il secondo giorno la Donna,e il terzo il CABALLERO!!!!!!!!

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CITAZIONE (ciofega caffè @ 25/12/2010, 22:39) 
CITAZIONE (porkia74 @ 23/12/2010, 19:55) 
Dubbio di oggi......
Ho sentito l'assicuratore stasera,e mi diceva che bisogna assicurare il gancio traino della macchina e non il carrello........????!!?!?!?!?
Cos'è sta storia nuova???? Qualcuno ne sa qualcosa??

Confermo. Copertura obbligatoria del gancio traino sulla polizza della macchina sul quale è installato. La polizza facoltativa ma comunque consigliabile sul carrello è per il solo rischio statico.

Ok grazzzzzie.... ;)
 
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view post Posted on 24/8/2011, 09:53
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Che paese l'Italia !!!!
Possibile che le cose semplici debbano per forza risultare complicate, mentre dove servirebbe serietà ed attenzione non si fa nulla.
Sinceramente leggendo la dicitura ".... trasporto di cose, attrezzi e simili per usi personali" non posso che credere di essere in regola traspordando la moto sul carrello per trasporto cose.
Potei anche essere smentito ma in tal caso mi si dovrà dimostrare che la moto da cross o da trial non è una cosa o ancor meglio un attrezzo per usi personali.
Per me la moto è innanzitutto una cosa, poi è anche un attrezzo per usi ricreativi personali personali così come lo è un vogatore da palestra.
Il vero problema nostro è che continuiamo a farci prendere per i fondelli subendo supinamente vessazioni degne di avidi feudatari medievali.
M aè possibile che non si possa omologare un carrello universale con pianale basso sul quale montare a secona delle necessità sponde o guide per il trasportodelle moto. Purtroppo nel nostro paese abbiamo un numero impressionante di leggi per regolamentare le cose più stupide e poi basta andare in autostrada per rischiare la vita per colpa di un materasso che si trova al centro della carreggiata, magari in uscita da una galleria (mi è successo la settimana scorsa...) oppure rimanere schiacciati da un masso che precipita dalla montagna!!!! Ritengo che dovrebbe essere importante accertarsi che i veicoli ed i relativi accessori siano costruiti per garantire la sicurezza, che i collaudi fossero eseguiti seriamente, soprattutto nei confronti dei veicoli pesanti, che si prestasse maggiore attenzione ai comportamenti di guida scorretti e pericolosi ed alle condizioni in cui certi utenti della strada conducono i loro veicoli. Facciamola finita con queste pagliacciate, che danno farà mai un cittadino utilizzando il furgone della sua azienda per trasportare la sua moto in pista la domenica ? Ve lo dico io non fa nulla di male e con quel comportamento non evade nemmeno le tasse ma è più facile rompere le scatole a lui piuttosto che al politico di turno che fa accompagnare a casa la moglie con l'auto blu.
 
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castror30-600
view post Posted on 26/8/2011, 16:43




Salve devo acquistare un carrello portamoto mi potete dare qualche chiarimento per non prenderlo obsoleto?
Cosa devo quardare .Il carrello che mi servirebbe e tipo quello della Cresci:piccolino e da una moto .
grazie :D
 
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view post Posted on 5/9/2011, 09:07
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Con un carrello trasporto merci/cose generico è possibile trasportare qualunque veicolo purchè coperto da un telo che non faccia vedere cosa c'è sotto . fonte g.d.f.
 
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caprareccia
view post Posted on 17/10/2011, 14:21




mi hanno detto in una nota fabbrica di carrelli a Roma, ma quando ho chiesto di rilasciarmi una dichiarazione di ciò che affermavano hanno fatto retromarcia :fiu:


le due fonti d'informazioni a cui mi sono rivolto, motorizzazione e polizia stradale, hanno detto la stessa cosa: la moto non è considerata una "cosa" pertanto serve un carrello immatricolato TATS (trasporto attrezzature turistico-sportive).
La soluzione c'è ma non in Italia :( in alcuni paeresi Europei nascono carrelli con doppia omologazione :clap:

Edited by linc - 5/5/2014, 14:48
 
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15 replies since 7/11/2010, 18:48   22393 views
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