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CARRELLI PORTA MOTO E PORTA TUTTO, DIFFERENZE E NOTIZIE VARIE

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Tom Slick
view post Posted on 9/11/2010, 19:40 by: Tom Slick

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Ciao! pubblico qui la normativa europea riguardante i rimorchi trovata QUI



Rimorchi
Normativa europea per rimorchi


LARGHEZZA

La larghezza massima rimorchiabile (L.M.R.), entro il limite massimo ammesso di m.2,50, (Art. 61 Nuovo C.d.S.) è pari alla larghezza massima del veicolo trainante maggiorata di m.0,70 ed arrotondata ai m.0,05 superiori.

Tale misura viene riportata sulla carta di circolazione dell'autoveicolo all'atto dell'aggiornamento per l'installazione del dispositivo di traino.

Qualora il rimorchio, con o senza il suo carico, sia di larghezza superiore alla motrice, la stessa deve essere munita di appositi dispositivi di ingombro costituiti da paline con catadiottri di colore bianco rivolti verso il senso di marcia.

La motrice deve essere inoltre munita di n. 2 specchi retrovisori esterni estensibili, che non devono sporgere più di 20 cm dalla sagoma di maggior ingombro trasversale. Tale limite non va osservato se il bordo inferiore dello specchio è a più di 2 m dal suolo.

Sia la larghezza propria del rimorchio che, nel caso di rimorchi per trasporto imbarcazioni, la larghezza massima dell'attrezzatura trasportabile, sono indicate nella carta di circolazione del rimorchio stesso. E' ammesso un aumento (per i veicoli in generale) della sporgenza trasversale; tale sporgenza non deve eccedere i 0,30 m, per parte, dal profilo esterno delle luci di posizione del rimorchio o m 0,40 dal centro di illuminazione delle luci di posizione stesse, e comunque non deve superare la larghezza massima rimorchiabile della motrice; materiali difficilmente individuabili (quali pali e barre) non possono sporgere in nessun caso dalla sagoma limite.

Solo nel caso il rimorchio sia furgonato coibentato ATP (trasporto merci deperibili) la larghezza massima sale a 2,60 m .


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LUNGHEZZA - SPORGENZA POSTERIORE

Il complesso costituito dalla motrice e rimorchio (definito Autotreno), con relativo carico, non deve eccedere la lunghezza massima di 18,35 m. (Art. 216 del regolamento).

La lunghezza del rimorchio è indicata nella carta di circolazione dello stesso.

Nel caso di rimorchi con segnaletica posteriore registrabile, la lunghezza riportata nella carta di circolazione è quella con la segnaletica posizionata alla massima sporgenza ammissibile.

Quando il carico è costituito da materiale indivisibile, è ammessa la sporgenza nella parte posteriore dei rimorchi come sotto meglio specificato:

Rimorchi trasporto merci e rimorchi T.A.T.S. per trasporti diversi da imbarcazioni: il carico trasportato può sporgere posteriormente sino ad una lunghezza pari al 30% della lunghezza del rimorchio (Art. 164 Nuovo C.d.S.).

Rimorchi T.A.T.S. per il trasporto di sole imbarcazioni o velivoli: il carico trasportato può sporgere posteriormente sino ad una lunghezza pari al 30% della lunghezza del rimorchio (Art. 164 Nuovo C.d.S.).

La sporgenza posteriore deve essere segnalata da apposito cartello per "carichi sporgenti" di forma quadrangolare (50 cm di lato) a grandi strisce diagonali alternate di colore bianco e rosso, come indicato nell'Art. 367 regolamento del Nuovo C.d.S. .


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ALTEZZA MASSIMA

L'altezza massima dal suolo del carico trasportato non deve eccedere i 4,00 m.

Per i "carrelli appendice" l'altezza massima ammessa, del carico trasportato, è di 2,50 m.


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MASSE - MASSE RIMORCHIABILI RIMORCHI TRASPORTO COSE

La massa rimorchiabile della motrice deve essere uguale o superiore alla massa complessiva (tara + portata) del rimorchio che si vuole trainare.

Questa massa rimorchiabile, attribuita dalla casa costruttrice del veicolo, è riportata sulla carta di circolazione dello stesso.

Per quanto concerne il rimorchio è importante, onde ottenere la migliore stabilità e tenuta di strada, che non sia superata la massa totale massima ammessa e che il carico sia posizionato in modo da far gravare sull'occhione di traino il peso indicato per il rimorchio stesso.

Entrambi i dati sono riportati sulla targhetta di identificazione e sulla carta di circolazione del rimorchio.


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CARRELLI APPENDICE

Possono essere trainati da tutti i tipi autoveicoli (tranne autotreni, autoarticolati e autosnodati).
Per definizione si considerano i carrelli appendice parti integranti dei veicoli trattori.
Un carrello appendice può essere trainato da un solo veicolo trattore.
Non sono soggetti ad immatricolazione ma ad abbinamento col veicolo trattore; operazione, questa, da effettuarsi presso un Ufficio Provinciale M.C.T.C., che consiste nell'annotare sulla carta di circolazione della motrice n° di telaio, carrozzeria, massa complessiva e tipo di dispositivo di frenatura.
Posteriormente al carrello va applicata la targa ripetitrice dell'autoveicolo trattore (di colore giallo con caratteri in nero); da richiedere presso un ufficio provinciale M.C.T.C..
Il carrello appendice non paga la tassa di circolazione e durante il traino la polizza assicurativa dell'autoveicolo si estende anche al veicolo trainato (é buona norma, comunque, consultare la propria compagnia di assicurazioni).
PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER CARRELLI APPENDICE

possono essere considerati "carrelli appendice" i rimorchi che, adibiti al trasporto bagagli, attrezzi per usi personali e simili, abbiano le seguenti caratteristiche.

appendice tipo "a": lunghezza max. 2,00 m - larghezza max. 1,20 m - massa complessiva 300 kg
appendice tipo "b": lunghezza max. 2,50 m - larghezza max. 1,50 m - massa complessiva 600 kg
appendice tipo "c": lunghezza max. 4,10 m - larghezza max. 1,80 m - massa complessiva 2000 kg
I veicoli di tipo "b" sono considerati "carrelli appendice" unicamente se, oltre alle specifiche sopra riportate, vengono trainati da motrice avente massa a vuoto non inferiore a 1000 kg.
I veicoli di tipo "c" sono considerati "carrelli appendice" unicamente se, oltre alle specifiche sopra riportate, vengono trainati da autobus aventi massa a vuoto non inferiore a 2500 kg.
I carrelli appendice hanno un' altezza massima non superiore a 2,5 m. - si consiglia di limitare tale altezza il più possibile per non pregiudicare la stabilità del rimorchio e della motrice stessa e in ogni caso la larghezza non deve comunque superare quella della motrice.


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MASSA RIMORCHIABILE RIMORCHI T.A.T.S.

In base al punto 6.2.4. del Decreto Ministeriale del 28.05.1985, i rimorchi T.A.T.S. possono essere trainati da motrici aventi peso rimorchiabile inferiore al peso complessivo (tara più portata) riconosciuto all'atto della omologazione del rimorchio stesso.

La portata effettiva dei rimorchi T.A.T.S. in questione sarà determinata dalla seguente uguaglianza:

portata effettiva = massa rimorchiabile della motrice - tara del rimorchio

All'atto dell'immatricolazione, per i sovramenzionati rimorchi T.A.T.S., verrà emessa una carta di circolazione con indicati solo i valori massimi, previsti dall'omologazione, sia della massa complessiva che della portata.

Il D.M. 28.05.85 (punto 6.2.4. dell'allegato tecnico) prevede, infatti, che il valore minimo della massa complessiva (tara + portata) venga annotato sul libretto di uso e manutenzione e sulla targhetta delle caratteristiche del rimorchio alla voce: "massa minima compl. a pieno carico riconosciuta per il traino ... kg."


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VELOCITA' MASSIMA

Per quanto riguarda il Nuovo Codice della Strada considerando un autoarticolato la velocità massima consentita è di 70 km/h nelle strade extraurbane e 80 km/h nelle autostrade (Art. 142 Nuovo C.d.S.).


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GANCI DI TRAINO

Deve essere di tipo omologato dal ministero dei trasporti ed essere installato presso officina autorizzata.

A montaggio effettuato va sottoposto a visita di collaudo presso un Ufficio Provinciale della M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione).

Va informata la compagnia di assicurazioni dell' avvenuta installazione onde regolarizzare la propria posizione assicurativa nei confronti della stessa.


Ciao Tom Slick
 
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